Deposito per l’affitto, il proprietario di casa ti sta rubando una marea di soldi: quando lasci casa controlla bene le cifre | Puoi ricavare più di quanto ti aspetti
C’è un aspetto poco conosciuto del deposito per l’affitto che viene spesso dimenticato. E che invece merita un attento approfondimento.
Chi sceglie di vivere in affitto molto spesso lo fa perché non può permettersi di accollarsi un mutuo e comprare casa: vuoi per la precarietà del lavoro, vuoi per la scarsa disponibilità economica.
L’acquisto di un immobile prevede infatti alcune spese iniziali da onorarsi, in genere, tramite un pagamento non dilazionabile (spese notarili, oneri accessori, eventuali imposte, caparra confirmatoria), e ciò può essere per molti un problema. L’affitto di un appartamento, al contrario, presenta generalmente una sola spesa aggiuntiva preliminare rispetto al canone del primo mese: il cosiddetto deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale è una somma di danaro che il locatario consegna al locatore, in fase di sottoscrizione del contratto d’affitto. Tale somma viene quasi sempre richiesta da chi affitta, a propria maggior tutela.
Essa rappresenta una garanzia per il locatario, sia in caso di morosità dell’inquilino sia in caso di danni provocati da quest’ultimo all’immobile locato. Per legge, la caparra cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone e deve essere restituita al locatario alla cessazione del contratto.
Restituzione del deposito cauzionale
Quando il contratto di affitto cessa, anticipatamente o a scadenza, il proprietario di casa ha facoltà di ispezionare l’immobile locato al fine di valutare la sua integrità. Se tutto risulta a posto e l’immobile è nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento dell’inaugurazione della locazione, il deposito cauzionale deve essere restituito all’affittuario.
Viceversa, se emergono dall’ispezione eventuali danni ai locali locati, il proprietario di casa ha facoltà di trattenere quantomeno una parte del deposito. L’ammontare del quantum deve però essere stabilito dal tribunale. In caso di morosità del locatario, il locatore può invece compensare le mensilità mancanti o parte di esse, con le somme cauzionali depositate.
L’Art.11 della Legge 392/1978
Succede spesso che – a chiusura di un rapporto di locazione – l’inquilino riceva indietro, come deposito cauzionale, la stessa somma da questi versata al locatore alla stipula del contratto.
In realtà la Legge 392/1978, che disciplina da sempre le locazioni degli immobili urbani, prevede, all’Art.11, che il deposito cauzionale sia produttivo di interessi per il locatario, e che essi debbano essere a quest’ultimo corrisposti. Attenzione, non è detto che si tratti di piccole somme in aggiunta a quanto in origine versato. Per dare un esempio, l’interesse sui depositi cauzionali per l’anno in corso è pari al 5%: se consideriamo che in affitto si sta in genere alcuni anni, le somme da recuperare possono essere davvero ingenti.