Periodo di prova, i nuovi vincoli stravolgono tutto: ora rischi di rimanere a casa da un momento all’altro | Non farti cogliere impreparato
Arrivato in Parlamento, nei giorni scorsi, il DDL sul lavoro. In esso, si trovano importanti precisazioni sul periodo di prova.
Molto spesso, quando si viene assunti per un nuovo lavoro – che sia a tempo determinato o indeterminato – ci viene detto che il contratto vero e proprio partirà dopo un determinato periodo di prova.
Ma che cosa è il periodo di prova? Quanto dura? E si può essere licenziati? Cerchiamo di fare chiarezza su questi quesiti, prendendo spunto anche dalle precisazioni contenute nel Disegno di Legge appena arrivato in Parlamento, dedicato ai problemi del lavoro.
Innanzitutto, con periodo di prova si intende quella durata di tempo iniziale e preliminare al contratto di assunzione definitivo. In tale periodo ambo le parti sono libere di recedere dal contratto. Il datore di lavoro potrebbe infatti giudicare inidoneo – fisicamente o attitudinalmente – il lavoratore, così come il lavoratore potrebbe trovarsi non a suo agio con le mansioni proposte.
Il periodo di prova può anticipare sia i contratti a termine sia quelli a tempo indeterminato. In questi ultimi il periodo di prova ha una durata che non può essere superiore, per legge, ai sei mesi, fatte salve condizioni più favorevoli stabilite nei contratti collettivi nazionali.
Il periodo di prova nei contratti a termine
E’ chiaro che la durata del patto di prova nei contratti a tempo determinato non può essere indifferentemente la stessa, a prescindere dalla durata totale del contratto. Essa, in altre parole, deve rispettare un principio generico di proporzionalità.
Tale criterio è stato precisato opportunamente nel nuovo DDL attualmente in dibattimento parlamentare. In esso si rimanda sempre a condizioni eventualmente più favorevoli stabilite nei CCNL, ma si dà comunque un metodo di calcolo generale affinché i periodi di prova risultino equi, ossia rispettino un criterio generale di proporzionalità.
Le precisazioni del DDL Lavoro
La precisazione contenuta all’Art.6 del nuovo DDL lavoro specifica che il periodo di prova deve consistere in un giorno di lavoro per ogni quindici giorni di calendario, a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, sempre che il CCNL di riferimento non stabilisca condizioni migliori.
Si puntualizza inoltre che il patto di prova non può avere una durata inferiore ai due giorni e una durata superiore ai quindici – nel caso di contratti al massimo di sei mesi – o a trenta giorni – nel caso dei contratti di durata compresa tra i sei mesi ed un anno.