Disoccupazione, 1.000 euro per chi cerca lavoro: il nuovo bonus possono richiederlo tutti | Lo avrai in un click
Presentiamo qui un nuovo bonus per disoccupati, dal valore di 1.000 €. Scopriamo tutte le informazioni e i documenti necessari per riceverlo.
Tra le tipologie contrattuali che attualmente esistono ce n’è una particolare, definita “contratto di somministrazione lavoro“. Essa, oltre a coinvolgere l’impresa ed il lavoratore, presenta una terza figura, l’agenzia per il lavoro.
Nel contratto di somministrazione lavoro il lavoratore – definito “somministrato” – è in realtà assunto e retribuito non dall’azienda per la quale svolge la sua attività, ovvero l'”utilizzatore“, bensì dall’agenzia per il lavoro – definita “somministratore“. In sostanza, l’azienda che usufruisce del lavoratore, tramite questa tipologia contrattuale, è completamente sgravata dagli obblighi formali connessi al rapporto di lavoro.
Ovviamente tutti i lavoratori in somministrazione sono equiparati in tutto e per tutto ai lavoratori assunti direttamente dalle aziende, e pertanto hanno facoltà, una volta terminato il rapporto di lavoro con l’agenzia, di richiedere la NASpI tanto quanto gli altri.
Può però capitare che – pur essendo sotto contratto con l’agenzia per il lavoro a tempo indeterminato – tali lavoratori cessino il periodo di somministrazione presso un determinato utilizzatore. In tal caso, mentre è in attesa di essere ricollocato presso un altro utilizzatore, il lavoratore ha diritto ad una particolare indennità, quella di disponibilità, pari a 800 € lordi mensili.
L’indennità di sostegno al reddito (SAR)
Ma non è finita qui. Infatti, nell’ambito dei contratti di somministrazione lavoro esiste una ulteriore indennità, quella cosiddetta “di sostegno al reddito“, in acronimo SAR. Essa non dipende né viene erogata dall’INPS ma da un ente bilaterale specifico, chiamato Forma Temp, dedicato proprio al sostegno dei lavoratori in somministrazione.
Rispetto alla NASpI, la SAR deve essere richiesta dal lavoratore direttamente al fondo Forma Temp e consiste in una indennità una tantum, dal valore variabile tra i 780 € e i 1.000 €. Ma a chi spetta di preciso la SAR e quanto spetta esattamente?
SAR: a chi spetta e quanto spetta
Può richiedere la SAR un disoccupato in somministrazione da almeno 45 giorni che abbia maturato almeno 110 giorni di lavoro – o 90 – negli ultimi dodici mesi. Nel primo caso spettano 1.000 € lordi, nel secondo 780 €.
C’è inoltre un ulteriore possibile requisito, ossia quando il disoccupato da almeno 45 giorni abbia concluso la procedura MOL (Mancanza di Occasioni di Lavoro) ai sensi dell’Art.25 CCNL Agenzie per il Lavoro. Tale procedura scatta quando l’agenzia non può più tenere alle proprie dipendenze, a tempo indeterminato, il lavoratore e il bonus SAR corrispondente è pari a 1.000 € lordi.